Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e la sua rimozione comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, nonché per l'accesso a cariche elettive da parte dello stesso incompatibili con la carica di Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente, sino alla scadenza del mandato, sono svolte da un vicepresidente precedentemente indicato dal candidato alla carica di Presidente della Giunta».